Finanza sociale per il Terzo Settore: titoli di solidarieta’, social bonus e credito agevolato nel 2026

Tempo di lettura: 3 minuti

18/02/2026

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) prevede tre strumenti di finanza sociale per gli Enti del Terzo Settore (ETS): titoli di solidarieta’, social bonus e credito agevolato. Alcuni sono gia’ operativi, altri sono ancora in attesa di autorizzazione europea. Ecco lo stato attuale di ciascuno strumento, cosa funziona gia’ e cosa fare concretamente per posizionare il tuo ente.

Cosa sono i titoli di solidarietà e come funzionano?

I titoli di solidarietà (art. 77 D.Lgs. 117/2017) sono obbligazioni che gli istituti di credito possono emettere con l’obbligo di impiegare la raccolta esclusivamente per finanziare le attività istituzionali degli ETS.

Per il risparmiatore che li sottoscrive, l’aliquota fiscale sugli interessi scende al 12,50% – stesso trattamento dei Titoli di Stato – invece del 26% ordinario. Per la banca emittente è previsto un credito d’imposta del 50% sulle liberalità erogate agli ETS, a condizione che siano almeno pari allo 0,60% dell’ammontare delle obbligazioni collocate.

Il problema reale: queste misure sono ancora in attesa del via libera definitivo della Commissione Europea – l’art. 77 non rientrava tra le disposizioni sbloccate dalla comfort letter UE del marzo 2025.

Cosa fare oggi: mappa le banche attive sul tuo territorio, avvia il dialogo, e posiziona il tuo ente tra i primi beneficiari nel momento in cui l’autorizzazione arriverà. Chi arriva preparato parte avvantaggiato.

Come funziona il social bonus per gli ETS?

Il Social bonus (art. 81 D.Lgs. 117/2017) è lo strumento che permette di convogliare capitali privati verso gli ETS senza l’intermediazione bancaria. Funziona così: persone fisiche, enti e società che effettuano erogazioni liberali a favore di un ETS impegnato nel recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, ottengono un credito d’imposta significativo.

I regolamenti attuativi sono stati completati tra il 2022 e il 2023 – lo strumento è quindi già operativo. Il problema è che ad oggi i progetti ammissibili presentati e approvati sono ancora pochissimi, rendendo il contributo del Social bonus marginale rispetto al potenziale.

Cosa fare: se gestisci o potresti gestire un bene pubblico in concessione, struttura subito un progetto formale e portalo all’approvazione.

Come accedere al credito agevolato per il Terzo Settore?

Tra gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore ci sono anche misure per facilitare l’accesso al credito ordinario attraverso garanzie pubbliche e condizioni agevolate. Nella pratica, anche questo canale resta sottoutilizzato: il Terzo Settore fatica ad accedere pienamente agli strumenti finanziari e assicurativi disponibili, nonostante la sua capacità dimostrata di produrre valore economico oltre che sociale.

Cosa fare concretamente: verifica se il tuo ente è iscritto al RUNTS – senza quell’iscrizione non accedi a nessuno degli strumenti sopra descritti, né ai fondi ministeriali per progetti di interesse generale (art. 72 D.Lgs. 117/2017). Se non lo sei ancora, è la prima azione da compiere, senza ulteriori rinvii.

Riferimenti normativi strategici

Il perimetro normativo è il Titolo IX del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dedicato interamente agli strumenti di finanza sociale per gli ETS. L’art. 77 disciplina i Titoli di Solidarietà, l’art. 81 il Social bonus. Dal 1° gennaio 2026, a seguito della comfort letter UE del 7 marzo 2025 e del D.L. 84/2025, è entrato in vigore il nuovo regime fiscale per gli ETS iscritti al RUNTS – ma le misure di finanza sociale dell’art. 77 restano ancora in attesa di autorizzazione comunitaria. La qualifica di ONLUS è abrogata dal 1° gennaio 2026: gli enti che operavano con quella veste devono verificare immediatamente la propria posizione nel nuovo quadro.

Conclusione

La distanza tra domanda e offerta di finanza per il Terzo Settore non si colma da sola. Ci vuole normativa attuata, banche disposte a fare la propria parte, e soprattutto enti che conoscano gli strumenti abbastanza da reclamarli. Il quadro legislativo esiste. Le lacune sono reali, ma non sono una scusa per restare fermi. Chi presidia questi strumenti oggi – anche quelli non ancora pienamente operativi – sarà il primo a beneficiarne quando il sistema si sblocca completamente.

Vuoi capire quali strumenti si applicano alla tua realtà e come accedervi? Contattami: ti aiuto a trasformare queste opportunità normative in un piano d’azione concreto per il tuo ente.

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